Art. 1.
(Nuove fattispecie penali a tutela dell'incolumità delle persone trasportate).

      1. Alla parte III, libro I, titolo II, del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo VII-bis
DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE TRASPORTATE

      Art. 1160-bis. - (Pericolo per l'incolumità delle persone trasportate). - Chiunque mette a rischio l'incolumità delle persone trasportate a bordo di navi o in genere di imbarcazioni ovvero consente, anche anteriormente all'inizio del trasporto, che le stesse persone soggiacciano a condizioni di precarietà igienica e di pericolosa sistemazione a bordo durante il viaggio è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da diecimila a centomila euro.

      Art. 1160-ter. - (Costrizione o induzione all'abbandono di navi). - Il responsabile della condotta di una nave o di un'imbarcazione ovvero un membro dell'equipaggio che in corso di navigazione costringe taluna delle persone trasportate ad abbandonare la nave dietro minaccia o ricorrendo all'uso della forza ovvero raggirandola con informazioni non veritiere e ingannevoli è punito, salvo che dal fatto non scaturisca più grave reato, con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da cinquantamila a duecentocinquantamila euro.

      Art. 1160-quater. - (Condotte illecite verso le persone trasportate). - Il responsabile della condotta di una nave o di

 

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un'imbarcazione che sottopone a violenza o ad ingiusta restrizione uno dei soggetti trasportati ovvero intraprende la navigazione con scorte di viveri, medicine, vestiario e altri generi di prima necessità insufficienti è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da cinquemila a cinquantamila euro.
      Se dal fatto di cui al primo comma deriva danno all'incolumità fisica per taluno dei trasportati, la pena è aumentata fino al doppio».